1.1 È costituita un’Associazione denominata “INVEST CLUB ITALIA ”, di seguito l’Associazione.
1.2 L’Associazione ha sede sociale in Trento alla Via Praga n.5, e opera su tutto il territorio nazionale; la stessa può istituire sedi secondarie anche altrove.
1.3 La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con decisione dell’Assemblea Generale.
L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di fornire informazioni ed assistenza ai propri Associati interessati ad investire in capitale di rischio, attraverso l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, prevalentemente in società non quotate in Borsa, anche con un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle aziende partecipate.
È espressamente escluso l’esercizio di attività di natura finanziaria o dell’attività di intermediazione, commerciale o finanziaria, e, di sollecitazione di pubblico risparmio.
L’Associazione ha la funzione di “pubbliche relazioni e comunicazione” nei confronti degli Associati, prestando a questi ogni sorta di servizio anche se non espressamente previsto nel presente statuto, al fine di migliorarne le capacità conoscitive dei settori finanziario ed assicurativo; in particolare l’Associazione provvederà a: sottoporre i propri Associati ad un vero e proprio percorso di “educazione finanziaria” fornendo loro anche corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; sviluppare e coordinare l’attività di investimento nel capitale di rischio in Italia e in Europa da parte degli investitori informali; incoraggiare lo scambio di esperienze tra i propri Associati; organizzare programmi condivisi di investimento e/o assicurativi; fornire ai dipendenti e/o collaboratori dei propri Associati corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale nei diversi settori merceologici. Essa può partecipare altresì ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali. Inoltre, l’Associazione si propone come struttura di servizi per altre Associazioni, Organismi, Categorie e Centri aventi finalità che coincidono anche parzialmente con i suoi scopi sociali. A titolo esemplificativo e non esaustivo svolgerà, pertanto, anche le seguenti attività: Attività culturali, quali convegni, dibattiti, seminari, ricerche, studi, corsi di preparazione ed altro; Attività associativa; Costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca; Attività editoriale: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di ricerche e di studio; Qualsiasi altra attività che si riconosca utile, lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie e sovvenzioni a favore dei propri Associati, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere indipendentemente dal loro oggetto sociale.
Possono fare richiesta di associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’Associazione. I partecipanti all’associazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, contribuendo così alla costituzione dell’Associazione, finanziano l’Associazione stessa assumendosene la totalità degli oneri e, di conseguenza, acquisendone tutti i benefici derivanti dall’eventuale suddivisione del “patrimonio” esistente alla data di cessazione vita sociale e/o in caso di messa in liquidazione dell’Associazione stessa; hanno tutti i diritti dei soci ordinari. Il Socio Fondatore può recedere in qualsiasi momento senza però aver nulla a pretendere per quanto elargito in favore dell’Associazione.
SOCI SOVVENTORI: sono le persone fisiche e giuridiche che si qualifichino come investitori e che, in regola con le quote e i contributi da almeno 60 mesi, hanno: a) diritto di voto nell’Assemblea Nazionale; b) diritti finanziari derivanti dagli eventuali proventi/plusvalenze relative all’utilizzo della somma versata in relazione alla quota associativa annua. Gli stessi non hanno diritti patrimoniali.
SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche e giuridiche che si qualifichino come investitori e che, in regola con le quote e i contributi da almeno 60 mesi, hanno diritto di voto nell’Assemblea Nazionale.
SOCI AGGREGATI: sono tutti i dipendenti, agenti e collaboratori dei Soci Ordinari, non hanno diritto di voto.
SOCI AFFILIATI: sono gli studi professionali, le Banche, le Università, i Centri di ricerca, le società, le associazioni e le organizzazioni che vogliano interagire con l’Associazione e che ne condividono gli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. E’ interdetta l’ammissione all’associazione per le persone e/o imprese sottoposte a procedure concorsuali, o di quei soggetti che risultino inabilitati e/o interdetti.
I soggetti che intendono aderire all’associazione, debbono rivolgere domanda scritta, allegando anche la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della quota associativa annuale. Nella richiesta dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni previste nel presente statuto e di accettarle integralmente, nonché di possederne i requisiti richiesti/previsti.
L’Associato cessa di far parte dell’Associazione qualora si verifichi una qualunque, delle seguenti condizioni: a) l’Associato dia comunicazione scritta di recesso con preavviso di almeno tre mesi; il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso al momento dell’esercizio dello stesso; b) l’Associato sia posto in liquidazione, sia dichiarato fallito o sia ammesso ad altra procedura concorsuale; c) l’Associato sia venuto gravemente meno al Codice di comportamento dell’Associazione; d) l’Associato non effettui i versamenti dovuti alla Associazione entro un mese dalla scadenza dei termini. L’Associato perde altresì tale qualità per morte, esclusione e decadenza. L’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale come sopra stabilito; è deliberata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo (laddove nominato) nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione dei regolamenti e del Codice di comportamento dell’Associazione nonché delle norme statutarie. La decadenza è pronunciata Presidente e/o dal Consiglio Direttivo (laddove nominato) a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’associazione.
Il patrimonio dell’associazione è costituito: dai beni conferiti in sede di costituzione dell’associazione, quali risultano dall’atto costitutivo; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione (ivi comprese le partecipazioni in imprese quotate e non, e/o polizze di investimento assicurative); dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; da donazioni, legati, lasciti.
I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti: dalle quote associative; dai redditi/rendite dei beni patrimoniali; dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale; il Consiglio Direttivo ove nominato; il Presidente dell’Associazione; il Segretario Generale; il Vice Presidente e il Tesoriere, ove nominati; il Revisore Unico ove nominato.
L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio e del programma di attività e per la nomina od il rinnovo del Consiglio Direttivo ove nominato, oppure su iniziativa del Presidente e/o quando lo richiedano almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto. L’Assemblea Generale è convocata con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, lettera raccomandata, fax e/o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale degli Associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta degli Associati intervenuti; in caso di parità di voto il voto del Presidente varrà doppio.
Per le delibere inerenti le modifiche dello statuto occorre la presenza di tutti i Soci Fondatori e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Possono intervenire all’Assemblea Generale gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e che risultano essere iscritti nel registro soci da almeno 60 mesi.
La delega a rappresentare gli Associati deve essere conferita per iscritto ed è valida per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive. A ciascun Associato possono essere attribuite un massimo di 5 deleghe.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o dal Presidente del Consiglio Direttivo ove nominato o da altra persona indicata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea Generale nomina un segretario, con il compito di redigere il verbale.
L’Assemblea Generale ha competenza su tutte le materie che non siano riservate e/o che non rientrino nei poteri del Presidente e/o del Consiglio Direttivo ove nominato. In particolare, l’Assemblea Generale: provvede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo ove nominato; nomina il Revisore unico; approva il bilancio; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e il Codice di comportamento dell’Associazione; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell’Associazione che siano state rimesse dal Presidente e/o dal Presidente del Consiglio Direttivo (ove nominato) alla sua decisione.
Le riunioni dell’Assemblea Generale potranno svolgersi anche a distanza, mediante votazione scritta e debitamente firmata e inviata a mezzo PEC (tassativamente intestata all’Associato) all’indirizzo PEC dell’Associazione entro i termini indicati nell’avviso di convocazione.
L’Associazione può anche essere amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli Associati. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all‘Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre esercizi e scade
con l’Assemblea Generale di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
Il Consiglio Direttivo viene presieduto da Presidente nominato dall’Assemblea che nomina altresì un Segretario Generale, ed eventualmente un Tesoriere ed un Vice Presidente identificandone compiti e ruoli.
L’attività prestata dai membri del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per attività esterne svolte per conto della Associazione per le quali necessita una preventiva autorizzazione scritta e salvo il riconoscimento di un “gettone di presenza” alle adunanze, di volta in volta stabilito e comunicato all’interno dell’avviso di convocazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.
In particolare il Consiglio Direttivo provvede ad effettuare: la convocazione dell’Assemblea Generale e delle riunioni informali; l’esecuzione delle deliberazioni della Assemblea Generale; la formazione del bilancio annuale; la stesura dell’eventuale budget annuale; la fissazione dei programmi operativi; la determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annuale; la valutazione circa le condizioni di esclusione e sospensione degli associati, previa definizione del Codice di comportamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale; la redazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e del Codice di comportamento dell’Associazione; l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli Associati.
Il Consiglio direttivo si raduna presso la sede sociale o altrove purché in Italia e/o nell’area dell’Euroregione (Carinzia, Slovenia, Istria compreso) ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritengano necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso al domicilio di ciascun Consigliere, anche per via informatica, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e vengono riportate nel libro delle adunanze e firmate da chi presiede la seduta.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, a mezzo del suo Presidente, può inoltre rilasciare o revocare mandati speciali e generali, con firma individuale o congiunta e con quei poteri ed attribuzioni che saranno ritenuti opportuni al migliore svolgimento delle attività dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile; lo stesso potrà essere nominato a tempo indeterminato. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso; lo stesso: Rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; Convoca e presiede l’Assemblea Generale; Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; Favorisce il raggiungimento dei fini sociali; Esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; Individua e sottopone all’Assemblea Generale i progetti da sostenere e le attività da realizzare; Provvede agli atti amministrativi necessari. Il Presidente ha facoltà di delega.
Per tale incarico il Presidente percepirà un compenso forfettario determinato dall’Assemblea Generale in occasione della prima adunanza.
L’assemblea, laddove lo dovesse ritenere necessario, può nominare un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori legali. Al Revisore spetta il compito di: controllare la gestione contabile dell’Associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci da presentare all’Assemblea Generale; decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli Associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. Il Revisore partecipa all’Assemblea Generale che approva il bilancio e può, su sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove nominato.
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato all’Assemblea Generale entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione dell’Atto costitutivo, dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni è demandata al giudizio della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. dove l’Associazione ha la propria sede legale.
L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, a seguito di delibera dell’Assemblea, o per le altre cause previste dalla legge con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L’eventuale patrimonio risultante in sede di liquidazione verrà suddiviso in parti eguali tra tutti i Soci Fondatori e gli Associati aventi diritto di voto e più specificatamente: il 50% diviso tra i Soci Fondatori, l’altro 50% suddiviso tra gli Associati aventi diritto di voto (in regola con il pagamento delle quote associative e che risultano essere iscritti nel registro soci da almeno 72 mesi consecutivi).
In alternativa potrà essere destinato ad altri enti che perseguono uno scopo analogo o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea Generale.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.